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Manifesto 2008

 

Il Dirigente Responsabile rende noto che l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita, a far tempo dal 1 gennaio 1993, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. Detta disciplina, in base al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata integrata con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 140 del 26/11/98 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 maggio 2005.


PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.


SOGGETTI D'IMPOSTA
Sono tenuti al pagamento dell'I.C.I., a decorrere dal 1993, (aree fabbricabili e fabbricati) i proprietari, i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per gli immobili insistenti su aree demaniali, dal 1/1/2001 il soggetto passivo d'imposta è il concessionario.


ESENZIONI DALL'IMPOSTA
Sono quelle previste dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, i terreni agricoli del Comune di Ascoli Piceno sono esenti dall'I.C.I. (vedi Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).
ATTENZIONE ALLA SEGUENTE NOVITÀ 2008: come approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21/05/2008, sono esenti tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (come disciplinato dall'art. 7 del Regolamento ICI, sottospecificato al punto c) delle "aliquote d'imposta"), ivi comprese quelle assimilate ad abitazione principale (art. 6 del Regolamento ICI), escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.


BASE IMPONIBILE

  1. Per i fabbricati iscritti al catasto la base imponibile è determinata applicando alla rendita catastale i seguenti moltiplicatori:
  • 140 per i fabbricati di categoria B (dal 3/10/2006);
  • 100 per i fabbricati di categoria A e C (esclusi A/10 e C/1);
  • 50 per i fabbricati di categoria A/10 e D;
  • 34 per i fabbricati di categoria C/1.
  • Si ricorda che dal 1/1/1997 la rendita risultante in catasto deve essere aumentata del 5%.
  1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
  2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1/1/2008.
 
 

ALIQUOTE D'IMPOSTA
Per l'anno 2008, sono confermate le seguenti aliquote:

  • a) aliquota ordinaria: 7 ‰ (sette per mille);
  • b) aliquota agevolata: 6 ‰ (sei per mille) per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti concordati con le associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998 e s.m.i., e per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attività, rispettivamente, commerciale e artigianale; per le suddette unità è necessario, a pena di esclusione, che venga presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello in distribuzione presso il Servizio stesso;
  • c) aliquota ridotta: 4,95 ‰ (quattro virgola novantacinque per mille) per le sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale, ovvero, come disciplinato dall'art. 6 del Regolamento ICI:
  • I. non locate e possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
  • II. concesse in uso gratuito al coniuge ed ai parenti entro il primo e secondo grado portatori di handicap in particolare stato di disagio economico-sociale, individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 24/06/2005, che la occupano quale loro abitazione principale e vi dimorino abitualmente;
  • e per le pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto con rendita autonoma, e precisamente: un box o un'autorimessa o un posto auto (C/6, C/7) anche se non appartenente allo stesso fabbricato dell'abitazione principale; una soffitta e una cantina (C/2), siti nello stesso fabbricato dell'abitazione principale (art. 7 del Regolamento ICI).
  • In tali casi l'aliquota ridotta è applicabile a condizione che il soggetto passivo I.C.I. presenti al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2007, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti richiesti, redatta secondo il modulo predisposto dal Servizio stesso.
  • d) aliquota maggiorata: 9 ‰ (nove per mille) soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione non direttamente utilizzate e non locate da almeno due anni dall'inizio del possesso.
 
 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Moltiplicando la base imponibile rispettivamente per 7 - 6 - 4,95 - 9 per mille, si determina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovuta.


DETRAZIONI
La detrazione ordinaria di € 103,29 da effettuare sull'imposta dovuta (applicabile - in conseguenza della citata novità 2008 - alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) spetta al soggetto passivo, distintamente, sia per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, che per quella ad essa equiparata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento ICI. La detrazione, che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e/o ad essa equiparata, può essere applicata all'imposta dovuta per le pertinenze di dette abitazioni.
In ogni caso la detrazione va rapportata ai mesi di destinazione e va suddivisa tra gli aventi diritto in parti uguali, prescindendo dalla quota di possesso di ciascuno.
La detrazione complessiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5% dell'abitazione principale e delle suddette pertinenze.


RIDUZIONI
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92, l'imposta è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Si fa presente che la riduzione è applicabile secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento.


AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni d'imposta previste in particolare da questo Comune sono fruibili a condizione che le relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, vengano presentate entro le seguenti scadenze (in ogni caso il dichiarante è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni determinanti le agevolazioni o la cessazione delle stesse):

 
Data
Agevolazione
31/12/2008
attività a conduzione diretta (Mod. 02)
locazioni con contratti concordati con le Associazioni di Categoria (Mod. 03)
scadenza dichiarazione dei redditi 2009 (per l'anno 2008)
pertinenze dell'abitazione principale (Mod. 04)
immobili posseduti da anziano o disabile residente in Istituti (Mod. 06)
immobili concessi in uso gratuito ai familiari portatori di handicap (Mod. 07)
 
 

DICHIARAZIONI
Con la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, stabilita dall'art.37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, la dichiarazione per l'anno 2007 deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d'imposta nonchè nei casi in cui dette modificazioni non sono desumibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La dichiarazione va presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La S.V. potrà trovare un'ampia casistica consultando il paragrafo 2 delle Istruzioni Generali per la compilazione della dichiarazione.


VERSAMENTI
Le due rate d'imposta vanno versate nei seguenti termini:
- la prima rata (acconto), pari al 50% dell'imposta annuale calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni del 2007, va versata entro il 16 giugno 2008;
- la seconda rata (saldo), pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2008, dedotto quanto già versato a titolo di acconto, va versata entro il 16 dicembre 2008.
Il versamento va effettuato se di importo non inferiore a € 2,00 e va arrotondato all'euro con la seguente regola di arrotondamento:
- per eccesso, per frazioni pari o superiori a 50 centesimi;
- per difetto, per frazioni inferiori a 50 centesimi.
È comunque possibile effettuare il versamento del totale dell'imposta dovuta per l'anno 2008 in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno 2008.


MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento utilizzabili sono le seguenti:

  1. tramite bollettino di versamento sul c/c postale n° 15106636 intestato al Comune di Ascoli Piceno - Servizio di Tesoreria Riscossione I.C.I., presso tutti gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. (spese a carico del contribuente: € 0,50), delle Poste Italiane S.p.A. (spese a carico del contribuente: € 1,00), ovvero on-line sul sito internet all'indirizzo: http://www.poste.it . A tale scopo, si fa presente che con D.M. 3/4/2008 è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale; pertanto, qualsiasi modello difforme non va utilizzato.
  2. tramite modello di pagamento F24, compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" con il codice Comune A462, presso tutti gli sportelli bancari, postali, degli Agenti della riscossione ovvero on-line sul sito internet all'indirizzo: http://www.agenziaentrate.it. Se la S.V. ha un credito per tributi di competenza del Comune e intende utilizzarlo per compensare debiti della stessa natura, deve sottoscrivere, prima di utilizzare detto credito, il relativo verbale di compensazione presso l'Ufficio Tributi (art.16, comma 7 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali).
 
 

AVVERTENZE
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, nonchè per acquisire la modulistica necessaria, rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio ICI sito in Piazza Arringo n° 7 (Ingresso C) - 63100 Ascoli Piceno (AP) - tel. 0736.298265/369/224/362/363 - fax 0736.298339 - e-mail: protocollo@comune.ascolipiceno.it  
Orario apertura al pubblico: ore 10.00/12.00 (da lunedì a venerdì) e ore 15.30/17.30 (martedì e giovedì)

 
Ascoli Piceno, lì 26 maggio 2008
 
Il Dirigente Responsabile
(Dr. Sergio Laganà)

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