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Avviso

Si informa che, dal 1° gennaio 2012, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è sostituita dall'imposta municipale propria (IMU), secondo la disciplina contenuta nell'art. 13, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Questa IMU non è dei Comuni

Questa IMU non è dei Comuni

"I sindaci e i comuni italiani dicono NO all'imposta Statale Unica!

I cittadini, le famiglie e le imprese devono sapere che dietro questa sigla, che evoca i municipi, si nasconde UNA NUOVA TASSA dello Stato che i Comuni non possono neanche riscuotere liberamente.

UNA NUOVA TASSA che serve solo a coprire una parte del deficit dello Stato.

UNA NUOVA TASSA che taglia le risorse ai comuni e costringe i sindaci a tagliare i servizi e le opere pubbliche, lasciando loro, come unica alternativa, quella di aumentare le aliquote ai propri concittadini.

I COMUNI E I SINDACI CHIEDONO CHIAREZZA E TRASPARENZA.

Chiedono che sia divisa la parte dell'imposta statale da quella comunale. È un atto di onestà e serietà nei confronti dei cittadini, che hanno il diritto di sapere, quando pagano un'imposta, a chi va a finire il gettito e per cosa vengono utilizzati i soldi.
Per tutto questo diciamo IMU? NO GRAZIE!"

 
 
Guido Castelli
Sindaco di Ascoli Piceno

 

 
 

Dichiarazione IMU

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il temine di presentazione della dichiarazione IMU è stato prorogato dal 30 ottobre 2012 al 4 febbraio 2013.

 
 

Per dichiarazione riferita ad altro Comune modificare "comune ubicazione immobili"

 

 

AGEVOLAZIONI

Questa Amministrazione, per l'anno 2012, ha stabilito quanto segue:

  • aliquota dello 0,50 per cento per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado (figlio padre madre), a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria dimora e residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune;
  • aliquota dello 0,40 per cento e detrazione di legge per l'unità immobiliare e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • Per usufruire delle suddette agevolazioni occorre presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il terzo mese successivo a quello dal quale intende usufruire del beneficio di cui al presente articolo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso (scaricabile cliccando sul corrispondente link della modulistica sotto riportata). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata apposita dichiarazione entro il terzo mese successivo a quello dal quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative. Per il 2012 la dichiarazione potrà essere considerata tempestiva se presentata entro il 31-12-2012.
 

 

Per calcolo riferito ad altro Comune modificare il "codice catastale comune" ed aliquote

 

Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il pagamento, oltre che con il modello F24 in banca, anche attraverso specifico bollettino postale. I bollettini sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali.

Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno è inferiore a € 2.00 (l'arrotondamento è all'euro per difetto se la frazione è inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo)

 
 
 
 

Attenzione
Non sarà possibile salvare un copia compilata del modulo F 24 sul computer: se si desidera un copia da archiviare, compilarlo e stamparlo


MODULISTICA

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