
Si informa che, dal 1° gennaio 2012, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è sostituita dall'imposta municipale propria (IMU), secondo la disciplina contenuta nell'art. 13, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

"I sindaci e i comuni italiani dicono NO all'imposta Statale Unica!
I cittadini, le famiglie e le imprese devono sapere che dietro questa sigla, che evoca i municipi, si nasconde UNA NUOVA TASSA dello Stato che i Comuni non possono neanche riscuotere liberamente.
UNA NUOVA TASSA che serve solo a coprire una parte del deficit dello Stato.
UNA NUOVA TASSA che taglia le risorse ai comuni e costringe i sindaci a tagliare i servizi e le opere pubbliche, lasciando loro, come unica alternativa, quella di aumentare le aliquote ai propri concittadini.
I COMUNI E I SINDACI CHIEDONO CHIAREZZA E TRASPARENZA.
Chiedono che sia divisa la parte dell'imposta statale da quella comunale. È un atto di onestà e serietà nei confronti dei cittadini, che hanno il diritto di sapere, quando pagano un'imposta, a chi va a finire il gettito e per cosa vengono utilizzati i soldi.
Per tutto questo diciamo IMU? NO GRAZIE!"
Guido Castelli
Sindaco di Ascoli Piceno
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il temine di presentazione della dichiarazione IMU è stato prorogato dal 30 ottobre 2012 al 4 febbraio 2013.
Per dichiarazione riferita ad altro Comune modificare "comune ubicazione immobili"
Questa Amministrazione, per l'anno 2012, ha stabilito quanto segue:
Per calcolo riferito ad altro Comune modificare il "codice catastale comune" ed aliquote
Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il pagamento, oltre che con il modello F24 in banca, anche attraverso specifico bollettino postale. I bollettini sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali.
Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno è inferiore a € 2.00 (l'arrotondamento è all'euro per difetto se la frazione è inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo)
Attenzione
Non sarà possibile salvare un copia compilata del modulo F 24 sul computer: se si desidera un copia da archiviare, compilarlo e stamparlo
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